CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO della Ing. Punzenberger COPA-DATA s.r.l.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti condizioni generali di contratto tra la Ing. Punzenberger COPA-DATA s.r.l. in qualità di venditrice rispettivamente prestatrice d'opera (d'ora in poi venditrice) e il cliente in qualità di acquirente rispettivamente committente (d'ora in poi cliente) si applicano a tutti i rapporti giuridici tra le parti.

1.2. Le condizioni generali si applicano in particolare a tutte le forniture e prestazioni per forniture di hardware e software, in relazione a prodotti di software però solo se per essi non è stato stipulato uno speciale contratto di assistenza.

1.3. Modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali sono valide solo se pattuiti tra venditrice e clienti in forma espressa e per iscritto.

1.4. Condizioni generali del cliente che derogano o integrano le presenti condizioni generali o che sono con esse incompatibili non diventano parte integrante del contratto, nemmeno se conosciute dalla venditrice, a meno che esse non sono state espressamente accettate per iscritto dalla venditrice.

 

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1. Offerte della venditrice non sono vincolanti e sempre revocabili.

2.2. Il contratto si perfeziona solo a seguito di conferma d'ordine scritta, sottoscritta per accettazione dal cliente, oppure con l'inizio dell'esecuzione contrattuale da parte della venditrice.

2.3. In caso di inadempimento per colpa del cliente, la venditrice ha diritto ad una penale pari al 15 % del valore contrattuale netto, impregiudicato il diritto di far valere eventuali danni maggiori.

 

3. FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO

3.1. Tutte le forniture e spedizioni e prestazioni di servizio vengono eseguite ex works stabilimento della venditrice (Incoterms 2010), con costi e rischi a carico del cliente. Il passaggio del rischio avviene nel momento in cui i beni vengono messi a disposizione per la presa in consegna o consegnati al primo spedizioniere, trasportatore o altro soggetto incaricato ad eseguire il trasporto. La pattuita distribuzione del rischio vale anche qualora il trasporto venga organizzato e/o pagato dalla venditrice.

3.2. Un'assicurazione per il trasporto viene stipulata solo su espressa comunicazione scritta del cliente e con costi a carico del cliente.

3.3. Se non pattuito diversamente per iscritto ed espressamente, la venditrice ha facoltà ad eseguire forniture frazionate.

3.4. Termini di consegna devono esser pattuiti per iscritto ed espressamente. I termini di consegna valgono fatta eccezione per eventi imprevedibili e non evitabili, come per esempio per casi fortuiti o di forza maggiore, guerre, atti di autorità, disturbi del traffico, interruzioni di fornitura di energia, scioperi ed anche in casi di inadempimenti di soggetti fornitori terzi nei confronti della venditrice. Le menzionate circostanze danno diritto in capo alla venditrice ad una proroga dei termini di consegna almeno pari alla durata di sussistenza di predette circostanze o in alternativa al libero recesso dal contratto. In ogni caso la venditrice può giovarsi di un termine di tolleranza di quattordici giorni di calendario rispetto ai termini di consegna.

3.5. Qualora per fatto e colpa del cliente non sia possibile la spedizione di merce pronta alla consegna, così come in caso di rifiuto della presa in consegna della merce, il cliente è considerato automaticamente in mora. La venditrice è in questo caso legittimata a depositare la merce con costi e rischi a carico del cliente e la consegna si intende perfezionata. I termini di pagamento pattuiti devono comunque essere rispettati.

3.6. Resta esclusa qualsivoglia pretesa del cliente in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna dovuti a colpa lieve della venditrice. In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione, per esempio qualora la merce non venga più prodotta o fornita da terzi fornitori della venditrice, o qualora la prestazione diventi eccessivamente onerosa per la venditrice, la venditrice è liberata da ogni obbligo contrattuale, senza che al cliente spetti alcun indennizzo.

 

4. PAGAMENTI

4.1. Le fatture della venditrice scadono e sono esigibili alle condizioni indicate nell'offerta. Il pagamento è da ritenersi eseguito il giorno in cui la venditrice può interamente disporre delle somme indicate nella fattura. Pattuiti sconti, sconti cassa etc. valgono solo in caso di pagamento puntuale ed integrale, e sono inoltre da ritenersi automaticamente inefficaci in caso di situazioni di insolvenza (es.: concordato stragiudiziale, fallimento).

4.2. Acconti pagati dal cliente alla venditrice sono da intendersi, fino ad un limite del 15 % del valore contrattuale netto, come caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 codice civile.

4.3. La venditrice ha facoltà ad inviare fatture per importi contrattuali frazionati. Per esse valgono i termini di pagamento pattuiti.

4.4. In caso di ritardo nel pagamento si applicano interessi di mora al tasso ex art. 5, d.lgs. n. 231/2002 ed il cliente è inoltre tenuto a rimborsare le spese tutte per necessari o anche solo opportuni iniziative di recupero stragiudiziale delle somme dovute da parte di agenzie di incasso e avvocati incaricati dalla venditrice, impregiudicato il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4.5. Cambiali e assegni vengono accettati solo a seguito di speciale accordo tra le parti e sempre solo come mazzo di pagamento, salvo buon fine. Tutte le spese connesse alla presa in consegna, alla presentazione all'incasso, alle operazioni di sconto etc. sono a carico del cliente.

4.6. In caso di ritardo del cliente nel pagamento, totale o parziale, di una fattura, o in caso di mancato pagamento di assegni e cambiali presentati all'incasso, la venditrice ha diritto ad esigere l'immediato pagamento di tutti i suoi crediti, anche se derivanti da altri contratti ed incarichi, nonché a sospendere immediatamente ogni sua prestazione contrattuale anche in relazione ad altri contratti ed incarichi. Inoltre, dopo infruttuosa richiesta di pagamento nel termine di grazia di dieci giorni, la venditrice ha diritto a recedere o a dichiarare risolti i contratti, anche se in corso di esecuzione e se già parzialmente eseguiti, senza che il cliente possa derivarne alcuna pretesa.

4.7. In caso di pattuito pagamento rateale e qualora il cliente ritardi o non paghi per intero una rata, si ha automaticamente decadenza dal beneficio del termine e l'intero credito ancora dovuto diviene immediatamente scaduto ed esigibile.

4.8. Il cliente non ha diritto a compensare propri crediti, di qualunque titolo essi siano, con i crediti della venditrice. Inoltre il cliente non ha diritto a sospendere pagamenti in caso di forniture incomplete, pretese di garanzia o per vizi della merce (solve et repete).

 

5. RISERVA DI PROPRIETÁ. DIRITTI DI PROPRIETA´ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE. LICENZA D'USO

5.1. Per tutte le forniture e prestazioni della venditrice, vale come pattuita la riserva di proprietà in favore della venditrice fino all'integrale pagamento di tutti i crediti della venditrice derivanti dal rapporto tra le parti.

5.2. Con la presa in consegna ed il pagamento di programmi software, il cliente non acquista la proprietà del programma, ma solo una licenza d'uso. L'uso da parte del cliente può avvenire solo su un sistema di computer e secondo i termini della licenza d'uso. È vietata ogni riproduzione (moltiplicazione) dei programmi, ad accezione di riproduzioni (moltiplicazioni) al solo scopo della sicurezza dei dati. Il cliente è obbligato a non consegnare, né a rendere altrimenti disponibili a terzi i programmi. Licenze esclusive non possono essere cedute, trasmesse o altrimenti messe a disposizione dal cliente ad altri soggetti terzi se non previa espressa autorizzazione scritta da parte della venditrice. Per i manuali d'uso ed altra documentazione valgono gli stessi divieti di riproduzione (moltiplicazione) e di trasmissione.

 

6. GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITà

6.1. Il cliente ha l'obbligo di verificare la merce immediatamente dopo la presa in consegna e di denunciare immediatamente eventuali vizi facilmente riscontrabili – in ogni caso entro il termine di decadenza di sette giorni dalla presa in consegna. Vizi occulti devono esser denunciati a mezzo raccomandata con a.r. entro il termine di decadenza di sette giorni dalla loro scoperta. Il tutto pena la decadenza da ogni diritto in capo al cliente. Denunce orali di vizi sono nulle e senza effetto.

6.2. Il cliente deve immediatamente farsi confermare per iscritto dal trasportatore eventuali denunce per danni causati dal trasporto ovvero deve essere redatto un verbale di rilevazione dei danni. I danni devono essere immediatamente denunciati alla venditrice per iscritto, in ogni caso entro il termine di decadenza di due giorni dalla presa in consegna della merce, allegando il verbale di rilevazione dei danni, a pena di decadenza da ogni pretesa di responsabilità della venditrice.

6.3. In caso di denuncia intempestiva o non eseguita nelle forme prescritte o in caso di interventi arbitrari sulla merce ad opera del cliente, viene esclusa ogni eventuale responsabilità della venditrice e in questi casi il cliente non ha diritto ad alcuna azione o pretesa nei confronti della venditrice per asseriti vizi.

6.4. Il cliente è obbligato, a sue spese, a mettere a disposizione della venditrice la merce ritenuta viziata, pena la decadenza da ogni pretesa di garanzia. I costi per il trasporto ed il ritrasporto della merce ritenuta viziata sono a carico del cliente. Qualora si accerti che la merce non era viziata o che la denuncia dei vizi era infondata, anche tutte le altre spese della venditrice sono a carico del cliente e la venditrice ha diritto ad un adeguato compenso per le verifiche da essa eseguite.

6.5. Per tutte le forniture e prestazioni la garanzia per vizi e difetti si prescrive decorso un anno a partire dalla consegna al primo spedizioniere ovvero dalla eseguita prestazione.

6.6. La venditrice ha libera facoltà a fornire merce sostitutiva o ad eliminare i vizi, in alternativa alla risoluzione contrattuale o alla riduzione del prezzo richiesti dal cliente.

6.7. Vizi a forniture parziali non legittimano il cliente a chiedere la risoluzione dell'intero contratto o di altre commesse.

6.8. Forniture e prestazioni eseguite in esecuzione dell'obbligo di garanzia, lasciano invariati gli originari termini di prescrizione delle azioni di garanzia in relazioni a parti non affette dagli interventi in garanzia.

6.9. Condizione essenziale per poter sollevare pretese di garanzia è che il cliente abbia integralmente adempiuto a tutti i suoi obblighi derivanti dal contratto, ivi inclusi obblighi accessori.

6.10. Fatta salva la eventuale responsabilità da prodotto difettoso, la responsabilità della venditrice è limitata a casi di dolo o colpa grave. Qualsivoglia responsabilità per colpa lieve, nonché per danni conseguenziali, per lucro cessante, risparmi scemati e per danni derivanti da pretese avanzate da terzi nei confronti del cliente, resta esclusa.

6.11. Per programmi software la venditrice non si assume alcuna responsabilità in ordine a proficuità ed inidoneità dei programmi per determinati scopi. La venditrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per il risarcimento di danni permanenti o conseguenziali, scaturiti dall'utilizzo di un programma software. Il cliente è il solo responsabile per la sicurezza dei dati. Il cliente viene espressamente avvisato che allo stato della tecnica eventuali errori nei programmi software non possono essere integralmente esclusi. La venditrice non garantisce determinate caratteristiche dei programmi software né la loro idoneità agli scopi o bisogni del cliente. La venditrice si riserva il diritto di eseguire modifiche del software in relazioni ai continui sviluppi tecnici. È esclusa ogni garanzia della venditrice per software che sia stato modificato dal cliente.

 

7. RECESSO DAL CONTRATTO

7.1. La venditrice ha diritto di rifiutare la fornitura e le prestazioni fino a quando il cliente offra adeguate garanzie per l'adempimento dei suoi obblighi di pagamento, qualora tale adempimento sia messo a rischio da cattive condizioni patrimoniali o finanziarie del cliente. Se il cliente non offre garanzie o non esegue il pagamento entro un congruo termine, la venditrice può recedere dal contratto ovvero risolvere il contratto. Il recesso o la risoluzione possono essere dichiarati anche in relazione alla sola parte della fornitura o prestazione non ancora eseguita, senza che il cliente possa per questo avanzare pretese o diritti di sorta.

7.2. Al cliente non spetta alcun diritto di recesso dal contratto, eccetto per inadempimento grave della venditrice.

 

8. PRIVACY

8.1. Il cliente acconsente espressamente che la venditrice può rilevare, registrare e trattare, anche con supporti di automazione, i dati forniti dal cliente (nome, indirizzo, E-Mail, dati di carte di credito, dati bancari) ai fini dell'esecuzione contrattuale, del supporto al cliente ed anche a fini promozionali. Il cliente può in qualsiasi momento revocare il suo consenso, eccetto che per l'esecuzione contrattuale.

8.2. Fatta salva eventuale revoca scritta ad opera del cliente, la venditrice ha la facoltà a pubblicizzare sui propri veicoli promozionali, in particolare sulla propria pagina web, il rapporto professionale con il cliente facendo utilizzo del suo nome e del suo logo aziendale.

 

9. CLAUSOLE FINALI

9.1. Luogo di adempimento è Bolzano (Italia) sede della venditrice. Per ogni controversia derivante direttamente o indirettamente dai contratti e dalle presenti condizioni generali, il foro esclusivo è quello di Bolzano. È peraltro in facoltà della sola venditrice di adire, in alternativa, il giudice che per legge è comunque territorialmente e per materia competente a conoscere della controversia, in particolare il giudice del luogo dove è domiciliato il cliente.

9.2. Si applica la legge materiale italiana, ad esclusione delle norme di collisione e di rinvio.

9.3. Qualora singole clausole del contratto o delle presenti condizioni generali siano in tutto o in parte invalide o inefficace, ciò non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti clausole. La clausola in tutto o in parte invalida o inefficace è da intendersi sostituita da una regola analoga che ne rispecchi il più possibile lo scopo giuridico ed economico della clausola invalida o inefficace.